Il curatore speciale del minore sta diventando una figura sempre più rilevante nei processi in cui sono coinvolti i minori. La sua funzione è di dar voce al minore all’interno dei procedimenti in materia familiare con l’obiettivo di individuare l’interesse del minore, laddove sorgano ipotesi di confitti di interessi con i genitori.
In concreto, al minore viene garantita la possibilità di esprimere la propria opinione ma non solo: è assicurata cura e protezione nelle situazioni pregiudizievoli.
Il Giudice deve provvedere in via obbligatoria alla nomina del curatore speciale del minore (a pena di nullità degli atti del procedimento):
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nei procedimenti aventi ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
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in caso di provvedimenti confermativo dell’allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;
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nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;
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in caso di situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
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quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
La nomina del curatore è, invece, facoltativa quando il Giudice valuti che i genitori siano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.